Garanzie sui finanziamenti delle imprese turistiche Sezione Speciale Turismo Fondo di Garanzia

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Incentivi 100 milioni di euro per l’anno 2023

Mediocredito Centrale «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie ai soggetti indicati nel bando e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.
Incentivi 100 milioni di euro per l’anno 2023
La sezione speciale è finalizzata ad agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese alberghiere, delle
strutture che svolgono attività agrituristica e dalle pertinenti norme regionali, delle strutture ricettive
all’aria aperta, delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli
stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, nonché, i giovani fino a 35 anni
di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.
La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie gia’ perfezionate con l’erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
Le garanzie sono rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di
riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio «non inquinare significativamente», o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché’ il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione

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